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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Art. 314. (art. 116 cod. Str.) (rilascio del cap per conversione di documento estero)

1 . I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato di abilitazione professionale in occasione della conversione della patente estera in patente nazionale, qualora dalla patente estera, ovvero dalla stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale, risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti, elencati nell'articolo 310.

2 . Nei casi di cui al comma uno il certificato di abilitazione professionale, da richiedersi contemporaneamente alla conversione della patente estera, verrà rilasciato dopo il conseguimento della patente nazionale, e previa esibizione della stessa.

Art. 315. (art. 116 cod. Str.) (certificato di formazione professionale adr)

1 . Ai conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada di merci pericolose, il certificato di formazione professionale, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti, è rilasciato in base a quanto disposto in materia con la legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Art. 316. (art. 117 cod. Str.) (limitazioni nella guida)

1 . Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'articolo 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo. Le carte di circolazione degli autoveicoli devono invece contenere l'indicazione della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per tonnellata e della velocità massima espressa in chilometri all'ora.

2 . Per consentire i controlli di cui al comma uno a carico degli autoveicoli e dei motocicli già in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la direzione generale della m.c.t.c. Pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'articolo 117 del codice.

3 . Per le finalità di cui al comma uno, per consentire i controlli di cui ai commi uno e due, qualora dalle carte di circolazione o dai tabulati non risulti il valore della velocità massima si fa riferimento alla velocità calcolata indicata sulla carta di circolazione o sui tabulati.

Art. 317. (art. 118 cod. Str.) (esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli)

1 . La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli, da presentare all'ufficio speciale trasporti impianti fissi (ustif) della direzione generale della m.c.t.c. Competente per territorio, deve essere inoltrata tramite l'azienda interessata all'abilitazione e corredata da una dichiarazione dell'azienda stessa sull'esito delle esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione dei filoveicoli.

2 . L'esame consiste in una prova teorica ed in una prova pratica e deve essere effettuato da un funzionario dell'ustif della direzione generale della m.c.t.c. Inquadrato in uno dei profili professionali di cui alla tabella iv.1, con l'assistenza di un rappresentante dell'azienda di cui al comma uno.

3 . Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere conoscenza:

A) delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei filobus;

B) delle norme concernenti le funzioni di guidatore di filobus;

C) delle strutture e funzionamento delle parti che compongono le vetture filoviarie;

D) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.

4 . La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o più linee della rete dell'azienda interessata. La durata minima delle esercitazioni ed il numero minimo dei chilometri da percorrere vengono determinati dal direttore dell'ustif, nel rispetto delle direttive impartite al riguardo dalla direzione generale della m.c.t.c.

5 . I candidati giudicati idonei sono classificati secondo la votazione conseguita.

6 . La votazione deve esprimersi in decimi e risultare di tre valutazioni: una per le materie di cui alle lettere a) e b) del comma tre, una per le materie di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma e una per la prova pratica.

7 . Il candidato per conseguire l'idoneità deve riportare una votazione media di sette decimi fra le tre valutazioni, con un minimo di sei decimi per ognuna delle materie della prova orale e di sette decimi per la prova pratica.

8 . Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso all'azienda di cui al comma uno.

9 . Previo rinnovo della domanda e delle certificazioni, i candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di esercitazioni e sia trascorso almeno un mese.

Art. 318. (art. 118 cod. Str.) (rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli)

1 . Il direttore dell'ufficio speciale trasporti impianti fissi (ustif) della direzione generale della m.c.t.c. Rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filoveicoli, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di categoria d per filobus o de per filobus snodati e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma otto, del codice. I certificati di idoneità rilasciati in base alla normativa precedentemente in vigore conservano la loro validità.

2 . Il certificato di idoneità abilita a condurre filoveicoli presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli ustif di cui all'articolo 12 della legge primo dicembre 1986, n. 870.

B) requisiti per il rilascio della patente di guida (artt. Da 119 a 121 codice della strada)

Art. 319. (art. 119 cod. Str.) (requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida)

1 . Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza quei determinati tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita, come specificato all'articolo 320.

2 . Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che escluda la sussistenza di malattie o infermità pregiudizievoli all'idoneità alla guida dei veicoli a motore e che indichi eventuali precedenti morbosi.

3 . I medici di cui all'articolo 119, comma due, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui allo articolo 320.

4 . Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma nove, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli

articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

5 . Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui allo articolo 119, comma quattro, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

6 . Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma due, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di locali adeguatamente attrezzati e muniti di autorizzazione all'apertura e allo esercizio della professione medica, come previsto dalle vigenti norme sanitarie.

Art. 320. (art. 119 cod. Str.) (malattie invalidanti)

1 . Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice ii al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.

Art. 321. (art. 119 cod. Str.) (efficienza degli arti)

1 . Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della normale patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

2 . Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.

Art. 322. (art. 119 cod. Str.) (requisiti visivi)

1 . Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

2 . Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie a e b occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

3 . Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie c, d, e occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.

4 . In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

5 . Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

6 . Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

7 . Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

8 . L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purchè sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

9 . Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma otto.

 

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